Nuova vita per gli scarti vegetali

Il 10 Agosto 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.186 la L. 154/2016, nota come Collegato agricolo. Tale legge ha l’obiettivo di semplificare e razionalizzare ma soprattutto ricercare competitività in un settore che sta attraversando una fase di indubbia crisi.

Il rilancio del settore ha bisogno di fattivi interventi che operano nella realtà operativa dei coltivatori come ad esempio, la previsione contenuta nell’articolo 41 del Collegato agricolo con cui di fatto vengono sgravati i produttori agricoli di un costo, rappresentato dallo smaltimento dei residui vegetali, quando gli stessi sono ricondotti tra i cd. “rifiuti speciali”.

Sul tema specifico del corretto inquadramento degli scarti verdi si era pronunciato anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota del 27 maggio 2015, protocollo n. 0006038, con cui era stato precisato come, in vigenza dell’allora articolo 185, D.Lgs. 152/2006 (il cd. Codice dell’ambiente), al fine di escluderli dalla normativa relativa ai rifiuti, era sufficiente dimostrare:
– la provenienza agricola;
– la costituzione con sostanze naturali non pericolose e
– il reimpiego nel medesimo o in un differente ciclo produttivo o energetico, nel rispetto di eventuali norme vigenti.

A questo, come anticipato, ha fatto seguito l’intervento dell’articolo 41 per effetto del quale adesso non rientrano più tra i rifiuti, “la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinato alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in percolo la salute umana”.
Ciò comporta che le sostanze sopraindividuate a prescindere non possono essere considerate quali rifiuti.

Ma la vera modifica introdotta non sta nel fatto che questi prodotti non vengano considerati rifiuti, situazione che comunque era già tale qualora gli stessi venissero reimpiegati all’interno della medesima azienda agricola che li originava, bensì nella previsione di un loro utilizzo esterno, alternativamente:
– al di fuori del luogo di produzione e
– a mezzo di cessione a soggetti terzi.

Novità importante, atteso i plurimi utilizzi degli scarti verdi, non solo ai fini di una loro introduzione negli impianti a biomassa per la generazione di energia verde, ma anche per lo sviluppo di una agricoltura biologica o comunque attenta alla tutela del fattore terra.

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